Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge