Dal 1° gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (l. n. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (art. 40 del D.P.R. n. 445/2000). Pertanto gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato con la seguente dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa Alleg. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Autocertificazione:
Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione.
L'autocertificazione è stata estesa ai privati con la l. n. 120/2020, che all'art. 30 bis lett. a) e b) ha modificato il D.P.R. 445-2000 agli artt. 2 e 71.
Pertanto, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta sotto la propria responsabilità alcuni dati (generalità, residenza, titoli di studio ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Cosa si può autocertificare:
- luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
- nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
- tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Cosa non si può autocertificare:
Sono pochi i casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:
- certificati sanitari, medici, veterinari;
- certificati di origine, di conformità CE;
- certificati di marchi e brevetti.