Rilascio Certificati anagrafici

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Certificati che consentono di dimostrare precisi requisiti relativi alla persona o al suo stato
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A chi è rivolto

I certificati anagrafici sono attestazioni con cui il cittadino può dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona, desunti dai registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), quali, ad esempio, la residenza e lo stato di famiglia; inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

I registri anagrafici sono registri pubblici e le informazioni in essi contenute sono accessibili secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989). In particolare l’art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l’Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morte, ecc). Le restanti certificazioni hanno validità di tre mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore (residenza, stato di famiglia, ecc).

Se il richiedente il certificato è una persona diversa dall'intestatario, deve presentarsi munito di delega e di fotocopie complete di un documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'intestatario-delegante sia del richiedente-delegato.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (l. n. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (art. 40 del D.P.R. n. 445/2000). Pertanto gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato con la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa Alleg. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria.

Autocertificazione:

Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione.

L'autocertificazione è stata estesa ai privati con la l. n. 120/2020, che all'art. 30 bis lett. a) e b) ha modificato il D.P.R. 445-2000 agli artt. 2 e 71.

Pertanto, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta sotto la propria responsabilità alcuni dati (generalità, residenza, titoli di studio ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Cosa si può autocertificare:

  • luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;
  • nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;
  • tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Cosa non si può autocertificare:

Sono pochi i casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

  • certificati sanitari, medici, veterinari;
  • certificati di origine, di conformità CE;
  • certificati di marchi e brevetti.

Come fare

È possibile richiedere i Certificati anagrafici con le seguenti modalità:

  1. allo sportello

Il cittadino può chiedere all’Ufficio Anagrafe certificati/estratti/copie integrali di atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) o certificati anagrafici (residenze, storici di residenza, residenza AIRE, stati di famiglia e stati di famiglia storici alla data e certificati contestuali indicando i certificati da comprendere nei medesimi) esclusivamente inviando una richiesta scritta (contenente i dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo, numero di telefono e e-mail leggibile del richiedente) in busta chiusa all’indirizzo:

Alla richiesta deve essere allegato, a pena di rifiuto dell’istanza:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale o partita iva del intestatario-richiedente;
  • la marca da bollo da € 16,00 più i diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di segreteria è in contanti. 

     2. tramite portale ANPR 

Accedendo al portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) ogni cittadino può consultare i propri dati anagrafici e stampare alcune tipologie di autocertificazione precompilata (famiglia anagrafica, residenza, nascita, stato civile, cittadinanza, esistenza in vita) oltre a tutti i certificati anagrafici personali e dei propri famigliari conviventi.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti modalità:

- SPID (sistema pubblico di identità digitale);

- CIE (Carta d’identità elettronica);

- CNS (Carta nazionale dei servizi).

Cosa serve

Allo sportello:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale o partita iva del intestatario-richiedente;
  • la marca da bollo; 
  • contanti per il pagamento dei diritti di segreteria.

Tramite ANPR:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale);
  •  CIE (Carta d’identità elettronica);
  • CNS (Carta nazionale dei servizi).

Cosa si ottiene

Il Certificato anagrafico che attesta precisi requisiti relativi alla persona e al suo stato.

Tempi e scadenze

Il rilascio del certificato è di norma immediato.
30 giorni

Rilascio certificati che richiedono un'istruttoria

Se si tratta di certificati per i quali risulti necessaria una ricerca di archivio, il tempo di attesa verrà comunicato al momento dell’istruttoria. Sul portale ANPR: Il rilascio del certificato avviene in tempo reale.

Quanto costa

  • Imposta di bollo pari a € 16,00 ai sensi del DPR n. 642/72 (salvo quelli esenti da bollo)
  • Diritti di segreteria

N.B. L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

Accedi al servizio

Puoi richiedere l’iscrizione a Rilascio Certificati anagrafici direttamente online tramite identità digitale.

Accedi al portale ANPR

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Piazza Umberto I, 00079

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Telefono:

+39 06 99180087

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe

Piazza Umberto I, 00079


Codice dell'ente erogatore

c_gewt

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024, 11:44

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