La tassa sui rifiuti tramite l’applicazione di una tariffa puntuale avente natura tributaria (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, da Sarim Ambiente S.r.l., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
secondo l'origine in:
- rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
- rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
secondo le caratteristiche di pericolosità in:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi.
Pagamento della tassa per chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali ed aree ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti.
Presentazione delle denunce
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui:
- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.
Tariffe, riduzioni, agevolazioni
La tariffa è composta da una quota fissa ed una variabile ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti; la quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti risultanti in anagrafe al primo gennaio dell'anno di riferimento.
Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta
A tal fine è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione per:
- cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro la città;
- trasferimento in altro Comune o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa;
- variazione della metratura e/o della destinazione d'uso , a suo tempo dichiarata, dei locali occupati (denuncia di variazione).